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Articolo 24 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio

Dispositivo dell'art. 24 bis Codice di procedura penale

1. (1)Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.

3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

4. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

5. Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.

6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La norma in esame ritrova la propria ratio nella volontà del legislatore di garantire i principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, fissando con certezza la competenza territoriale del giudice sin dai primi momenti del processo.

Spiegazione dell'art. 24 bis Codice di procedura penale

L’art. 24-bis c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina il rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio.

È un istituto previsto per cristallizzare in modo definitivo la decisione sull’attribuzione della competenza territoriale già in un momento iniziale del processo, evitando il rischio di una dichiarazione di incompetenza del giudice di primo grado successivamente (in appello o, addirittura, nel giudizio in Cassazione). Infatti, prima della riforma Cartabia, poteva succedere che la Cassazione riconoscesse l’incompetenza per territorio solo nel grado finale del processo: in questo caso, c’era la necessità di dover ripetere il giudizio dall’inizio.

Il comma 1 stabilisce che la questione sulla competenza per territorio può essere rimessa – d’ufficio o su richiesta di parte – alla Cassazione prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, in dibattimento subito dopo il primo accertamento della costituzione delle parti ex comma 1 dell’art. 491 del c.p.p.. Inoltre, sempre nel termine previsto dal comma 1 dell’art. 491 del c.p.p., alla Corte di Cassazione può essere anche rimessa la questione sulla competenza per territorio riproposta ai sensi del comma 2 dell’art. 21 del c.p.p. (ossia, dopo che la stessa questione era già stata respinta nell’udienza preliminare).

Si tratta di una questione pregiudiziale che ha un effetto preclusivo: infatti, il comma 6 precisa che la parte, che ha eccepito l’incompetenza per territorio senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento.

Il comma 2 precisa che, nei casi appena visti, il giudice, che deve decidere una questione sulla competenza per territorio, pronuncia un’ordinanza con cui trasmette alla Cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori.

A norma del comma 3, la Corte di Cassazione decide in camera di consiglio con le forme dell’art. 127 del c.p.p. (ossia, senza pubblico). Se dichiara l’incompetenza del giudice procedente, la Corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Peraltro, come stabilito dal comma 4, l’estratto della sentenza viene immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, se diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso gli stessi giudici. Inoltre, l’estratto viene anche notificato alle parti private.

Come affermato dal comma 5, dalla comunicazione dell’estratto della sentenza decorre il termine previsto dall’art. 27 del c.p.p.: ossia, entro venti giorni da questa comunicazione, le misure cautelari disposte dal giudice dichiarato incompetente cessano di avere effetto se il giudice competente non provvede a norma dell’art. 292 del c.p.p., dell’art. 317 del c.p.p. e dell’art. 321 del c.p.p..

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Il criterio di delega trova puntuale attuazione nel nuovo art. 24 bis c.p.p.
La disciplina del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione di competenza territoriale, è costruita sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza (artt. 30-32 c.p.p.), con i necessari adattamenti, propri della disciplina della incompetenza per territorio, in tema di termini per la proposizione della relativa eccezione e di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza.


A tale ultimo riguardo, lo scostamento dal dato testuale del criterio di delega («prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l’incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente»), con la previsione di una trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, è reso necessario per rispettare il dettato delle pronunce della Corte costituzionale intervenute sulla materia (la sentenza n. 76 del 1993, con cui Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 23, comma 1, c.p.p., nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, e successivamente la sentenza n. 70 del 1996, con cui la Corte ha esteso tale meccanismo di regressione processuale all’ipotesi di incompetenza per territorio, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p. anche sotto tale profilo).

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