Cass. pen. n. 35593/2025
Il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il cui esito produce l'effetto generale e irreversibile dell'individuazione del giudice territorialmente competente, non può essere disposto nella fase delle indagini preliminari in ragione del carattere dinamico della stessa. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non produce l'effetto definitivo e vincolante sancito dall'art. 25 cod. proc. pen. la sentenza con cui la Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame della misura cautelare personale disposta dal giudice per le indagini preliminari, riconosce l'incompetenza territoriale di quest'ultimo e indica quello territorialmente competente, trattandosi di provvedimento che vincola solo i giudici direttamente interessati). (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Trapani, 09/05/2025)
Cass. pen. n. 22090/2025
In tema di competenza per territorio, la decisione della Corte di cassazione, pur se adottata nella fase delle indagini preliminari e, segnatamente, nel procedimento cautelare, ha efficacia vincolante per tutte le successive fasi del giudizio, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che ne impongano un riesame. (Dichiara inammissibile, Giudice Udienza Preliminare Roma, 25/11/2024)
Cass. pen. n. 15175/2025
È precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale nel caso in cui i fatti descritti nell'imputazione, che determinano la scelta del giudice territorialmente competente a decidere, diano adito a divergenti interpretazioni o a ulteriori valutazioni in fatto. (Fattispecie in cui la formulazione del capo d'imputazione non consentiva di ricondurre la commissione dei fatti di infedeltà patrimoniale ascritti agli imputati, ex art. 2634 cod. civ., in un'unica o in plurime condotte).
Cass. pen. n. 39153/2024
È precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice investito della questione sia certo della propria competenza o, per converso, della propria incompetenza, dovendo, in tali eventualità, adottare i provvedimenti consequenziali, rigettando l'eccezione formulata dalla parte o dichiarando immediatamente la propria incompetenza.
Cass. pen. n. 22304/2024
È inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza.
Cass. pen. n. 8805/2024
In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice remittente è tenuto a trasmettere gli atti che ritiene utili ai fini della decisione, così delimitando l'oggetto della valutazione, sicché rimane preclusa la produzione, in sede di discussione dinanzi al giudice di legittimità, di atti e documenti "nuovi".
Cass. pen. n. 11400/2023
In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione.
Cass. pen. n. 46466/2023
In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi.
Cass. pen. n. 36768/2023
Il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., rimette alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio non ha effettivo sospensivo rispetto al processo, in ragione dell'applicabilità al rinvio pregiudiziale della previsione di cui all'art. 30, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'esito della rimessione di tale questione, disponga, "ex officio" e fuori udienza, la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, in quanto lo stesso ha funzione di mero impulso processuale, risulta privo di valenza e contenuto decisorio e non produce né una stasi processuale, né un'indebita regressione del processo).
Cass. pen. n. 1878/2023
Affinché la questione di rimessione pregiudiziale alla Corte di cassazione sia validamente devoluta, non è sufficiente che il giudice rimettente si limiti a prendere atto dell'esistenza della quaestio, atteso che una tale evenienza condurrebbe semplicemente ad una rimessione di tipo sostanzialmente esplorativo o meramente espressivo di un proprio inarticolato dubbio, dovendo, invece, lo stesso non solo esporre la quaestio ed analizzarla ma anche segnalare, abdicando diversamente ai propri abituali compiti in materia di determinazione del giudice territorialmente competente, le ragioni che gli impediscono di risolvere la questione con gli ordinari strumenti procedurali. Dunque essendo in sostanza l'ordinanza di rimessione l'atto propulsivo del procedimento incidentale previsto dall'art. 24-bis c.p.p., sarà compito dell'organo giurisdizionale rimettente specificare con la dovuta puntualità sia le ragioni che lo hanno indotto ad attivare lo strumento in questione sia fornire alla Corte di Cassazione gli elementi in base ai quali egli ha ritenuto, non facendo uso degli ordinari mezzi processuali che l'ordinamento gli appresta, di dovere ricorrere, onde definire il tema della competenza territoriale, a tale definitiva istanza processuale.