(massima n. 1)
In sede di revisione di un giudicato, ai fini dell'ammissibilitą della richiesta, gli elementi di prova sopravvenuti o scoperti debbono essere, non soltanto nuovi, ma, soprattutto, tali da rendere evidente che il condannato sia da assolvere dall'imputazione ritenuta a suo tempo. Il che non si verifica quando la nuova prova sola o unita a quelle gią valutate sia tale da far prevedere che si perverrą semplicemente alla configurazione di una situazione processuale pił favorevole al condannato, nella quale l'assoluzione costituisce una mera ipotesi.