(massima n. 1)
La valutazione di ammissibilità, operabile in materia di revisione secondo la nuova disciplina, sul piano del «convincimento» che il giudice deve raggiungere per l'esercizio dei suoi poteri decisori, risulta essere più estesa, nel suo contenuto, di quella già fissata dal codice del 1930. Invero, fra le formulazioni delle cause di proscioglimento, rispettivamente previste dall'art. 554, n. 3, c.p.p. 1930 e dall'art. 631 nuovo c.p.p. (richiamata dalla lettera c dell'art. 630) vi è una sostanziale diversità, di modo che, attualmente, il detto giudizio deve assumere un più esteso campo di indagine conoscitiva circa la possibile non colpevolezza, o meglio, l'innocenza del già condannato. Valutazione che — per la dimostrazione dell'avvenuta «cognizione» di tutte le ragioni giuridiche di proscioglimento che le nuove pene possano processualmente implicare — deve essere espressa mediante la loro relativa, adeguata esposizione, per darne contezza in sede di legittimità e quindi ritenere non sindacabile il conseguente convincimento. (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza di inammissibilità per mancanza delle necessarie valutazioni).