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Articolo 598 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Assenza dell'imputato in appello

Dispositivo dell'art. 598 ter Codice di procedura penale

1. (1)In caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420 bis.

2. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non appellante non è presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione(2). L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all'articolo 420 quater, comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 420-quater, nonché gli articoli 420 quinquies e 420 sexies.

3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

4. Nell'udienza di cui all'articolo 598 bis, la corte accerta la regolarità della notificazione e, quando nei confronti dell'imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 34, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) L’ordine di nuove ricerche determina la sospensione dei termini massimi di durata del processo, interrompendo temporaneamente il decorso dell’improcedibilità ex art. 344 bis del c.p.p..

Ratio Legis

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 598 bis del c.p.p., la norma disciplina gli effetti dell’assenza dell’imputato nel giudizio di appello, in base ad un regime diversificato.

Spiegazione dell'art. 598 ter Codice di procedura penale

L’art. 598-ter c.p.p. (inserito dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina il caso in cui l’imputato non si presenti al giudizio di appello, facendo una distinzione tra l’imputato appellante e l’imputato non appellante.

Il comma 1 prende in considerazione l’ipotesi dell’imputato appellante non presente all’udienza partecipata (udienza pubblica o in camera di consiglio). In tal caso, se le notifiche sono regolari, l’imputato sarà sempre giudicato in assenza, anche fuori dei casi di cui all’art. 420 bis del c.p.p..

Ciò perché si può presumere che l’imputato abbia concreta conoscenza del processo e della sentenza impugnata poiché il comma 1-quater dell’art. 581 del c.p.p. ha previsto, per l’appellante assente in primo grado, l’obbligo di depositare specifico mandato ad impugnare conferito dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.

Invece, il comma 2 disciplina il caso dell’imputato non appellante assente all’udienza partecipata (udienza pubblica o in camera di consiglio). In questo caso, se le notifiche sono regolari, l’imputato sarà giudicato in assenza soltanto se sussistono le condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 420 bis del c.p.p. (ossia, certezza legale della conoscenza del processo, prova dell’effettiva conoscenza e della volontarietà dell’assenza, latitanza o volontaria elusione del processo).

Quando mancano queste condizioni, il giudice dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell’imputato ai fini della notifica del decreto di citazione. L’ordinanza contiene gli avvisi di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 420 quater del c.p.p. (l’indicazione del giorno in cui è fissato l’udienza per la prosecuzione del processo; l’indicazione del luogo in cui si terrà l’udienza; l’avviso che, se la persona rintracciata non compare e non ricorre alcuno dei casi ex art. 420 ter del c.p.p., si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore).

In tal caso, non si applicano né le altre disposizioni dell’art. 420-quater c.p.p., né e non si l’art. 420 quinquies del c.p.p. e l’art. 420 sexies del c.p.p. in relazione alla sentenza di non luogo a procedere per assenza. Queste norme non possono trovare applicazione poiché, in tale ipotesi, già c’è una sentenza di primo grado e l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere determinerebbe la revoca della stessa sentenza di primo grado impugnata.

A norma del comma 3, durante la sospensione del processo, il giudice di appello – a richiesta di parte – acquisisce le prove non rinviabili con le modalità stabilite per il dibattimento.

Infine, il comma 4 regolamenta il caso dell’imputato non appellante assente all’udienza non partecipata. Anche in questa situazione, se le notifiche sono regolari, l’imputato sarà giudicato in assenza soltanto se sussistono le condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 420-bis c.p.p.. Quando mancano queste condizioni, il giudice dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e procede a norma del comma 2 (ordina le ricerche dell’imputato per la notifica del decreto di citazione e non si applicano gli artt. 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies c.p.p.).

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