L’art. 598-ter c.p.p. (inserito dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina il caso in cui l’
imputato non si presenti al giudizio di appello, facendo una distinzione tra l’imputato appellante e l’imputato non appellante.
Il comma 1 prende in considerazione l’ipotesi dell’
imputato appellante non presente all’udienza partecipata (
udienza pubblica o in
camera di consiglio). In tal caso, se le notifiche sono regolari, l’imputato sarà sempre
giudicato in assenza, anche fuori dei casi di cui all’
art. 420 bis del c.p.p..
Ciò perché
si può presumere che l’imputato abbia concreta conoscenza del processo e della sentenza impugnata poiché il comma 1-quater dell’
art. 581 del c.p.p. ha previsto, per l’appellante assente in primo grado, l’obbligo di depositare
specifico mandato ad impugnare conferito dopo la pronuncia della
sentenza di primo grado.
Invece, il comma 2 disciplina il caso dell’
imputato non appellante assente all’udienza partecipata (udienza pubblica o in camera di consiglio). In questo caso, se le notifiche sono regolari, l’imputato sarà
giudicato in assenza soltanto se sussistono le condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 420 bis del c.p.p. (ossia, certezza legale della conoscenza del
processo, prova dell’effettiva conoscenza e della volontarietà dell’assenza, latitanza o volontaria elusione del processo).
Quando
mancano queste
condizioni, il giudice dispone, con
ordinanza, la
sospensione del processo e ordina le
ricerche dell’imputato ai fini della notifica del decreto di citazione. L’ordinanza contiene gli avvisi di cui alle lettere b), c) e d) dell’
art. 420 quater del c.p.p. (l’indicazione del giorno in cui è fissato l’udienza per la prosecuzione del processo; l’indicazione del luogo in cui si terrà l’udienza; l’avviso che, se la persona rintracciata non compare e non ricorre alcuno dei casi ex
art. 420 ter del c.p.p., si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore).
In tal caso, non si applicano né le altre disposizioni dell’art. 420-quater c.p.p., né e non si l’
art. 420 quinquies del c.p.p. e l’
art. 420 sexies del c.p.p. in relazione alla sentenza di non luogo a procedere per assenza. Queste norme non possono trovare applicazione poiché, in tale ipotesi, già c’è una sentenza di primo grado e l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere determinerebbe la revoca della stessa sentenza di primo grado impugnata.
A norma del comma 3, durante la sospensione del processo, il giudice di appello – a richiesta di parte – acquisisce le prove non rinviabili con le modalità stabilite per il
dibattimento.
Infine, il comma 4 regolamenta il caso dell’
imputato non appellante assente all’udienza non partecipata. Anche in questa situazione, se le notifiche sono regolari, l’imputato sarà
giudicato in assenza soltanto se sussistono le condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 420-bis c.p.p.. Quando
mancano queste
condizioni, il giudice dispone, con
ordinanza, la
sospensione del processo e procede a norma del comma 2 (ordina le ricerche dell’imputato per la notifica del decreto di citazione e non si applicano gli artt. 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies c.p.p.).