Oltre ai reati che ledono gli interessi individuali della vittima del reato, esistono reati capaci di lede
interessi collettivi o diffusi (soprattutto in materia di reati ambientali
et similia).
In tali ipotesi
gli enti e le associazioni aventi finalità di tutela degli interessi lesi dal reato possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.
Il parallelismo con i diritti attribuiti alla persona offesa si colgono anche con riferimento alla presente norma, che infatti detta gli stessi termini previsti per la
costituzione di parte civile della persona offesa (se anche danneggiata dal reato ovviamente), vale a dire
entro l'accertamento compiuto dal giudice in ordine alla regolare costituzione delle parti.
Vi è tuttavia una significativa
differenza, data dal fatto che l'ente o l'
associazione può intervenire anche nella fase delle indagini preliminari.
L'ente o l'associazione può comunque essere
estromesso dal procedimento ai sensi dell'articolo 95, su opposizione delle parti (non la p.o. evidentemente, la quale deve aver già manifestato il proprio consenso) da proporsi
entro tre giorni dall'intervento.