(massima n. 1)
Non può proporsi, da parte dei soggetti indicati nell'art. 572 comma 1 c.p.p. (richiesta della parte civile o della persona offesa), ricorso per cassazione avverso il decreto motivato emesso dal pubblico ministero di non proposizione di impugnazione ai sensi del comma 2 del citato art. 572 c.p. Ciò sia in virtù del generale principio di tassatività dei mezzi di gravame, sia in quanto il provvedimento menzionato non ha natura giurisdizionale ma meramente amministrativa.