1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:
- a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
- b) l'indicazione del procedimento;
- c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
- e) la sottoscrizione del difensore.
2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.
3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione [78 c.p.p.].
4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento [76 , 84 c.p.p.].