L'istituto della esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto è stato introdotto dal D. Lgs. n. 28/2015.
Esso è chiaramente preordinato ad escludere la
punibilità del colpevole per fatti che, sebbene astrattamente costituiscano
reato, risultano espressione di un
grado di offensività particolarmente tenue.
I motivi che hanno indotto il legislatore a configura l'esclusione della punibilità vanno rinvenuti nel principio di offensività, sussidiarietà e proporzionalità risultando al contempo uno strumento di deflazione dei carichi giudiziari.
La
ratio di cui sopra si rinviene altresì in altre disposizioni, come ad esempio il
perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto di cui all'art.
169,
l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto nei procedimenti innanzi al
Giudice di Pace (art. 34 D.Lgs. N274/2000) o la
sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nel processo penale minorile.
Va precisato che la norma di cuin all'art.
131 bis del codice penale prevede comunque un accertamento in merito alla commissione del fatto e all'elemento soggettivo, dato che possono comunque prodursi
effetti sfavorevoli nonostante l'esclusione della punibilità.
Infatti, il collegatoarticolo in commento dispone che: “
la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per la particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”, agevolando il soddisfacimento delle pretese risarcitorie della persona offesa.
Tuttavia, se la particolare tenuità del fatto viene dichiarata
prima del dibattimento non vi sarà ovviamente alcun accertamento definitivo, motivo per il quale la persona offesa o il danneggiato dovranno agire in un separato giudizio civile.
Dall'analisi dell'istituto si evince che la non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone comunque la commissione di un reato pur sempre offensivo, ancorché in misura particolarmente tenue, cosicchè è stata definita come una
causa di non punibilità in senso stretto, legata cioè a valutazioni di opportunità, senza escludere l'offensività del fatto.