(massima n. 1)
Sussiste l'interesse a ricorrere dell'imputato assolto dal giudice di pace per particolare tenuitą del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto a detta pronuncia, una volta che sia divenuta irrevocabile, l'art. 651-bis cod. proc. attribuisce efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceitą penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno, dovendo tuttavia essere indicato in modo specifico nel ricorso il concreto svantaggio processuale da rimuovere e le ragioni che avrebbero dovuto portare il giudice ad una decisione ampiamente liberatoria. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile per genericitą il motivo di ricorso con il quale la parte si era limitata a dedurre l'inapplicabilitą in astratto della previsione dell'art. 131-bis cod. pen. ai reati di competenza del giudice di pace). (Annulla in parte senza rinvio, GIUDICE DI PACE GORIZIA, 28/09/2017).