(massima n. 1)
Nell'esecuzione per espropriazione forzata immobiliare, le irregolaritą, che si verifichino in sede di vendita con incanto, o di gara conseguente ad offerta in aumento del sesto, a causa della commissione, con la partecipazione dell'aggiudicatario definitivo, dei reati di turbata libertą degli incanti o di astensione dagli incanti (artt. 353 e 354 c.p.), configurano vizi sostanziali di negozi processuali inerenti ad una fase del procedimento esecutivo che si chiude con l'ordinanza di aggiudicazione definitiva, e, quindi, vizi di legittimitą di tale ultimo atto esecutivo, come tali deducibili solo con il rimedio dell'opposizione avverso il medesimo atto esecutivo, a norma dell'art. 617 c.p.c., non anche con autonoma azione di accertamento, né con opposizione avverso l'esecuzione per rilascio che venga intrapresa da detto aggiudicatario definitivo dopo il decreto di trasferimento in suo favore dell'immobile pignorato.