(massima n. 2)
La vendita con incanto, pur essendo predisposta al fine di ottenere la gara fra più concorrenti all'acquisto del bene pignorato, per conseguire il prezzo più vantaggioso, non può considerarsi invalida sol perché in concreto non si sia realizzata la pluralità degli offerenti. Infatti, la presentazione di un solo acquirente — mentre non dà luogo all'ipotesi di asta deserta, che presuppone la totale mancanza delle offerte — è prevista dal secondo comma dell'art. 581 c.p.c., che, stabilendo l'inefficacia delle offerte non superiori al prezzo base o alle offerte precedenti, implicitamente ammette, con la prima di tale alternativa, la possibilità di un solo partecipante.