(massima n. 1)
Nell'esecuzione per espropriazione forzata immobiliare, qualora, all'udienza fissata per la vendita con incanto del bene pignorato, non siano presenti soggetti legittimati a promuovere il compimento di atti esecutivi (creditore pignorante e creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo), il giudice dell'esecuzione difetta del potere di ordinare la vendita medesima, con la conseguenza che questa, ove venga ugualmente disposta, č affetta da nullitā assoluta ed insanabile, la quale č opponibile dall'interessato, in qualunque momento del processo esecutivo, anche all'aggiudicatario (cui non sono opponibili, ai sensi dell'art. 2929 c.c., solo le nullitā degli atti che hanno preceduto la vendita).