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Articolo 589 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istanza di assegnazione

Dispositivo dell'art. 589 Codice di procedura civile

L'istanza di assegnazione (1) deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 e al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. [disp. att. 173] (2) (3).

Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese(4).

Note

(1) Comma così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132. L'istanza di assegnazione del bene può essere proposta dal creditore pignorante e dagli altri intervenuti tramite il ricorso scritto (v. art. 125 del c.p.c.) oppure anche oralmente all'udienza di audizione delle parti. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'offerta di pagamento di una somma non inferiore al prezzo base stabilito per la vendita e alla somma delle spese di esecuzione e dei crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente.
(2) La conseguenza prodotta dall'assegnazione forzata è identica a quella della vendita forzata, ovvero il trasferimento della titolarità del bene, oggetto della procedura esecutiva. Vi è però una differenza, in quanto solo nell'assegnazione l'attribuzione della titolarità del bene può aver luogo solamente nei confronti del creditore procedente istante e dei creditori intervenuti, siano o meno muniti di titolo esecutivo.
(3) Si precisa che l'assegnazione può produrre effetti distinti a seconda del fatto che si tratti di assegnazione satisfattiva, assegnazione-vendita o assegnazione mista. Nel primo caso, il bene immobile è assegnato al creditore o ai creditori in luogo della distribuzione della somma ricavata dalla vendita. Nell'assegnazione-vendita, uno o più creditori ottengono l'attribuzione del bene dietro versamento di una somma di denaro a favore della massa, somma che dovrà essere distribuita. Nell'ultima ipotesi, che si verifica quando il bene assegnato ha un valore superiore al credito dell'assegnatario, questo deve versare la differenza tra il valore del bene ed il proprio credito.
(4) Il secondo comma è stato così modificato dalla L.80/2005. Secondo la nuova formulazione, se nella procedura non vi sono creditori di cui all'art. 498 del c.p.c., ovvero creditori titolari di un diritto di prelazione risultante da pubblici registri e non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, quest'ultimo può presentare istanza di assegnazione, offrendo di pagare la differenza tra il proprio credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

Spiegazione dell'art. 589 Codice di procedura civile

L’istanza di assegnazione può avere la forma del ricorso oppure può essere presentata oralmente all'udienza.
Legittimati a presentare detta istanza sono sia il creditore pignorante che i creditori intervenuti tempestivamente.

Essa richiede, a pena di inefficacia, l'offerta di pagamento di un prezzo che non può essere inferiore alla somma di cui all' art. 506 del c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata.
A seguito del D.L. 27.6.2015, n. 83 è stato eliminato il richiamo all' art. 568, il quale è stato integralmente riscritto dal medesimo decreto facendo riferimento al prezzo di mercato.

Il 2° co. dell'articolo in commento ha introdotto espressamente la previsione, nell'ipotesi di unico creditore e di mancanza di creditori privilegiati non intervenuti, dell'offerta di pagamento di una somma pari soltanto alla differenza tra il credito vantato per sorte capitale e il prezzo complessivo indicato ai sensi del 1° co.

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