Finalità della norma in esame è quella di tutelare l'interesse del
rappresentato in conflitto di interessi con il
rappresentante, estendendo al massimo la cerchia dei soggetti legittimati.
Infatti, con la disposizione di cui al primo comma il legislatore ha voluto estendere la richiesta della nomina del curatore speciale anche al
pubblico ministero, alla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, ai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, anche al rappresentante.
Il 2° co. aggiunge che la nomina può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.
Una applicazione concreta di questa norma è stata dalla giurisprudenza rinvenuta nel caso dell’
interdetto infermo di mente che sia
convenuto in un giudizio di divorzio; poiché difetta una specifica disposizione normativa che preveda il relativo potere, il
tutore dell'interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per lo stesso, il che comporta che, ex artt. 78 e 79 c.p.c. legittimato a proporre la domanda di divorzio per l'interdetto sarà un curatore speciale, la cui nomina può essere richiesta dal tutore.