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Articolo 79 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istanza di nomina del curatore speciale

Dispositivo dell'art. 79 Codice di procedura civile

La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante(1).

Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse [100].

Note

(1) La norma in analisi attribuisce al P.M., all'incapace, ai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interesse anche al rappresentante, ovvero a qualunque parte vi abbia interesse, la legittimazione a richiedere la nomina di un curatore speciale (si cfr. 75). Così disponendo il legislatore ha inteso evitare il ricorso ad una nomina d'ufficio per non derogare al principio della domanda (si cfr.99) e per evitare che il conflitto d'interessi, di cui all'art. 78, provochi automaticamente la fine della rappresentanza.

Spiegazione dell'art. 79 Codice di procedura civile

Finalità della norma in esame è quella di tutelare l'interesse del rappresentato in conflitto di interessi con il rappresentante, estendendo al massimo la cerchia dei soggetti legittimati.
Infatti, con la disposizione di cui al primo comma il legislatore ha voluto estendere la richiesta della nomina del curatore speciale anche al pubblico ministero, alla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, ai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, anche al rappresentante.
Il 2° co. aggiunge che la nomina può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

Una applicazione concreta di questa norma è stata dalla giurisprudenza rinvenuta nel caso dell’interdetto infermo di mente che sia convenuto in un giudizio di divorzio; poiché difetta una specifica disposizione normativa che preveda il relativo potere, il tutore dell'interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per lo stesso, il che comporta che, ex artt. 78 e 79 c.p.c. legittimato a proporre la domanda di divorzio per l'interdetto sarà un curatore speciale, la cui nomina può essere richiesta dal tutore.

Massime relative all'art. 79 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1808/1979

L'esistenza di un conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato, se può legittimare una delle altre parti, che vi abbia interesse, a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato ai sensi dell'art. 79 cpv. c.p.c., non può essere dedotta da tale parte per farne derivare l'invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante, in quanto l'interesse tutelato dall'art. 78 cpv. c.p.c. è esclusivamente quello della parte rappresentata e non anche quello delle altre parti.

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