(massima n. 1)
L'inosservanza del termine perentorio fissato dal giudice d'appello per rinnovare la notifica del decreto presidenziale di fissazione della comparizione delle parti in camera di consiglio per la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecutivitą della sentenza di primo grado, depositati contestualmente al ricorso in appello, incide soltanto sul procedimento incidentale, di natura cautelare, ma non anche sulla rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio ordinario avente ad oggetto l'impugnazione.