(massima n. 1)
Nel giudizio di appello, le doglianze relative alla provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado - sia essa di condanna ovvero costitutiva - assumono rilievo esclusivamente nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 351 c.p.c., non risultando necessaria, al riguardo, un'autonoma statuizione della sentenza di secondo grado che, per il suo carattere sostitutivo, è destinata ad assorbire interamente l'efficacia di quella di primo grado, sicché, ove il giudice d'appello si sia egualmente pronunciato su tali censure, la relativa decisione non è impugnabile per cassazione, non avendo il ricorrente interesse a dolersi di una statuizione la cui efficacia si è esaurita con la pronuncia della sentenza di secondo grado, a meno che non deduca una questione relativa alla legittimità degli atti esecutivi eventualmente compiuti dalla parte vittoriosa in forza della sentenza di primo grado e prima della definizione del giudizio d'appello.