(massima n. 2)
Quando l'intervento in causa č disposto dal giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c., diventa irrilevante, avuto riguardo al preminente interesse pubblico cui tale disposizione č ispirata, il decorso del termine previsto dall'art. 269 dello stesso codice per l'ipotesi di chiamata in causa del terzo ad istanza di parte.