(massima n. 1)
La valutazione dell'opportunità di ordinare l'intervento in causa del terzo a norma dell'art. 107 c.p.c. rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di primo grado, sia per i limiti temporali stabiliti, per la chiamata di un terzo in causa, dall'art. 269 c.p.c., sia per la salvaguardia del doppio grado di giurisdizione. Da ciò consegue che il mancato uso del relativo potere non può formare oggetto di sindacato da parte del giudice di appello, il quale, da un lato, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice per l'esercizio di quel potere, esulando tale ipotesi dai motivi di remissione tassativamente previsti dall'art. 354 c.p.c., e, dall'altro, non potrebbe ordinare l'intervento del terzo in appello, ostandovi il divieto di cui all'art. 344 dello stesso codice.