(massima n. 1)
L'irritualitą dell'introduzione di una domanda, nei confronti del terzo chiamato in causa per ordine del giudice, perché effettuata con atto non notificato, ma solo depositato in cancelleria prima che il terzo medesimo con la notificazione della chiamata assuma la qualitą di parte, resta sanata ove quest'ultimo, nel costituirsi, accetti il contraddittorio, difendendosi nel merito.