(massima n. 1)
La fissazione di un'udienza (ai sensi dell'art. 270 c.p.c.) per la chiamata di un terzo, disposta dal giudice (ex art. 107 c.p.c.) per ragioni di opportunità, non comporta fissazione di alcun termine perentorio, trattandosi dell'indicazione dell'udienza di comparizione del terzo del tutto analoga all'indicazione della udienza stabilita dall'art. 163 n. 7 c.p.c. per l'ordinaria citazione, con la conseguenza che l'inosservanza dell'ordine di chiamata del terzo — e, correlativamente, la mancata comparizione dello stesso all'udienza fissata — non impediscono al giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la fissazione di una nuova udienza di comparizione.