(massima n. 1)
L'irregolarità consistente nella mancata comunicazione a cura della cancelleria alle parti già costituite dell'avvenuto intervento in causa di terzi, prescritta dall'art. 267, comma 2, c.p.c., non importa nullità dell'intervento stesso, se ciò nonostante il procedimento si sia svolto regolarmente e sia stata raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio tra le parti.