(massima n. 1)
Colui che interviene volontariamente nel giudizio deve osservare le forme di cui all'art. 267 c.p.c. L'inosservanza di queste forme non comporta, tuttavia, la nullitą dell'intervento, se sia stata egualmente raggiunta la finalitą di assicurare il contraddittorio alle parti interessate. (Nella specie, una persona aveva ottenuto, insieme ad altra, un decreto ingiuntivo ed, essendo stata proposta opposizione dall'ingiunto soltanto contro l'altro intimante, si era nondimeno costituita nel relativo giudizio, con la stessa comparsa di risposta, in cui si era definita «convenuta». La corte ha confermato la sentenza del merito, che aveva ritenuto valida detta costituzione, enunciando il principio di cui in massima).