(massima n. 1)
L'ammissibilità dell'intervento del terzo nella nuova fase innanzi all'istruttore, che sia riaperta da un provvedimento di natura esclusivamente istruttoria o anche da provvedimenti diversi, deve essere accertata di volta in volta in relazione alla specifica vicenda processuale, e specie in ipotesi di pronuncia di una sentenza non definitiva, considerando quindi soprattutto il contenuto della pronuncia già emessa e la natura e l'ambito delle richieste dell'interventore, cui non è dato di proporre domande tendenti a modificare detta pronuncia. Pertanto, nel caso in cui la sentenza non definitiva abbia pronunciato la condanna generica del convenuto al risarcimento dei danni patiti, in un incidente stradale, dal proprietario di un autoveicolo, è ammissibile, nella successiva fase del giudizio concernente la liquidazione di tali danni, l'intervento, adesivo autonomo, dell'Inail, diretto ad ottenere in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 1916 c.c., il rimborso — alla stregua della già affermata responsabilità del convenuto e nell'ambito della percentuale di colpa già attribuita al medesimo — delle somme da esso istituto erogate anche se in favore degli autisti del veicolo dell'attore, rimasti infortunati nel medesimo incidente.