(massima n. 1)
Il terzo, che intende intervenire nel giudizio, deve costituirsi con la comparsa prevista dall'art. 267 c.p.c., che può presentare in udienza o depositare in cancelleria. Nella prima ipotesi il contraddittorio con le parti si instaura immediatamente nella stessa udienza di costituzione dell'interventore volontario; nella seconda, il momento della costituzione del contraddittorio è posticipato, nei confronti delle parti costituite, alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi del comma 2 dell'art. 267 sopracitato, ovvero, mancando tale comunicazione, nell'udienza già fissata; nei confronti delle parti contumaci, all'atto della notifica della comparsa d'intervento contenente la domanda contro la stessa proposta.