Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto(1).
Note
(1)
Nella circostanza in cui non sia possibile disporre dell'atto originale, nè di una copia autenticata, le copie semplicemente rilasciate da pubblici ufficiali al di là dei casi previsti dagli articoli precedenti, possono essere apprezzate a discrezione del giudice qualora questi reputi che si tratti di un fatto verosimile, alla stregua della prova per iscritto (v. 2724, n.1).