(massima n. 1)
L'art. 212 c.p.c., relativo all'ordine di esibizione di copie di documenti o dei libri di commercio, non sancisce un obbligo a carico del giudice del merito, ma lo investe di una mera facoltā il cui esercizio č rimesso al suo prudente apprezzamento e non č, pertanto, sindacabile in Cassazione.