(massima n. 2)
Perché possa essere ordinata l'esibizione di documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è necessario che l'istante ne specifichi il contenuto, ovvero nel caso particolare dei libri di commercio, indichi le partite rilevanti ai fini della controversia; e che inoltri provi, ove già non risulti dal processo, che i documenti stessi siano in possesso del soggetto a cui deve ordinarsi l'esibizione.