(massima n. 1)
Essendo previsto specificamente per l'acquisizione dei documenti lo strumento dell'esibizione (art. 212, capoverso, c.p.c. e art. 2711, capoverso, c.c.), l'ispezione degli stessi non è consentita, desumendosi dall'art. 210 c.p.c. che l'un mezzo probatorio esclude l'altro. L'inammissibilità dell'ordine di ispezione non esclude però che possa essere valutato come argomento di prova il contegno complessivo della parte che non dia ad esso esecuzione, invocando ragioni diverse e del tutto estranee alla causa di inammissibilità.