(massima n. 1)
La norma di cui agli artt. 168 bis c.p.c. e 82 delle disposizioni di attuazione trova applicazione sia nel caso in cui il giudice designato non tenga per disposizione generale udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, sia nel caso in cui la data fissata dall'attore in citazione sia diversa da quella riservata esclusivamente per la predetta prima comparizione. Nessuna nullitą o altra sanzione commina la legge per il caso in cui l'udienza di comparizione fissata dall'attore non coincida con quella destinata dal presidente del tribunale adito, in via generale per la prima comparizione.