(massima n. 1)
Il presidente del tribunale o della corte, nel discrezionale apprezzamento delle esigenze di servizio e del buon andamento del medesimo, č titolare del potere-dovere di sottrarre un procedimento civile alla sezione cui lo aveva precedentemente assegnato e di assegnarlo ad altra sezione dell'ufficio, senza che rilevi in contrario la circostanza che l'art. 168 bis c.p.c. faccia testualmente menzione della sola attivitā di assegnazione.