(massima n. 1)
Anche le funzioni direttive dei capi degli uffici giudiziari sono state attribuite dalla legge e, quindi, non derogano al principio sancito dall'art. 101 della Costituzione. In conseguenza non č fondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 168 bis c.p.c., che attribuisce al presidente del tribunale la funzione di distribuire il lavoro, di designare per le cause civili il giudice istruttore e, nel caso di tribunale divisi in pił sezioni, di assegnarle ad una di esse.