(massima n. 2)
In tema di riconoscimento di lodo straniero, l'error in iudicando non č compreso tra i vizi per i quali č data opposizione ai sensi dell'art. 840, terzo comma, numero 4 ), c.p.c., atteso che tale disposizione prevede che il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati se si accerta la non conformitā all'accordo delle parti (o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato ) della costituzione del collegio arbitrale o del procedimento arbitrale, non giā del lodo o della decisione in esso contenuta.