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Articolo 839 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

Dispositivo dell'art. 839 Codice di procedura civile

Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma (1) (2).

Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme (3).

Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia immediatamente esecutiva del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:

  1. 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
  2. 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico(4)(5).

Note

(1) L'articolo oggetto del commento recepisce il disposto di cui all'art. 3 della Convenzione di New York del 1958, ratificata dalla legge 19 gennaio 1968 n. 62, in base al quale il riconoscimento e l'esecuzione del lodo straniero non possono essere sottoposti a condizioni più gravose di quelle previste per il riconoscimento e l'esecuzione del lodo nazionale. Essenzialmente il procedimento di riconoscimento consta di due fasi, la prima c.d. necessaria, rivolta ad ottenere il riconoscimento del lodo e la seconda, puramente eventuale, di opposizione che si articola secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 645 e ss. in quanto applicabili.
(2) Competente a conoscere del procedimento di riconoscimento ed esecuzione del lodo straniero è la Corte d'Appello nella cui circoscrizione risiede la parte contro cui il lodo si vuol far valere.
(3) Il II comma della norma in analisi indica le formalità a cui sono tenute le parti. Si precisa che, in osservanza dell'art. 3 della Convenzione di New York, tali oneri non risultano particolarmente gravosi per le parti al fine di garantire che il riconoscimento e la esecuzione del lodo straniero avvengano con modalità analoghe e non più gravose rispetto a quello nazionale. Invero, in caso di mancata osservanza di tali oneri non è prevista alcuna decadenza, anzi la parte potrà ottemperarvi in seguito e riproporre l'istanza.
(4) Si precisa che ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale. Inoltre, il Presidente della Corte d'appello competente, nel valutare anche la compromettibilità della controversia non può riesaminare nel merito la decisione arbitrale straniera.
(5) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 839 Codice di procedura civile

In attuazione dell'art. III, Conv. New York 10.6.1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, con l'art. 24, n. 1, L. 5.1.1994, n. 25 viene aggiunto al titolo VIII del libro quarto del c.p.c. il capo VII, in cui viene disciplinata autonomamente la procedura di riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri in Italia (l'art. 24, n. 2 di tale normativa ha abrogato l' art. 800 che, in relazione alla procedura di ricezione del lodo estero, rinviava alla disciplina sulla delibazione delle sentenze straniere di cui agli artt. 796 ss.).

Con il nuovo sistema normativo contenuto negli artt. 839 e 840 c.p.c., il legislatore ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia alla Convenzione di New York, recependo alla lettera le condizioni di riconoscimento previste nel testo convenzionale.

La procedura di cui agli artt. 839 e 840 ha natura sussidiaria rispetto a quanto previsto nella Conv. New York 10.6.1958, il che comporta che le parti non hanno possibilità di scegliere, a proprio piacimento, tra la normativa convenzionale e quella del codice di rito.

La norma prende in esame due azioni, entrambe di tipo monitorio, introdotte con domanda di parte, volte all'emissione di una decisione con contraddittorio solo eventuale e posticipato, aventi ad oggetto:
a) il riconoscimento del lodo straniero, al fine di ottenere l'attribuzione alla decisione arbitrale di rango pari a quello di una sentenza dell'autorità giudiziaria dello stato richiesto;
b) l'esecuzione dello stesso, finalizzata ad ottenere l'adempimento della decisione e che non può prescindere dal riconoscimento.

Ai fini del riconoscimento del lodo straniero in Italia, l'interessato deve proporre ricorso al presidente della Corte d'appello nella cui circoscrizione risiede la parte nei cui confronti intende far valere il lodo stesso; qualora la controparte risieda all'estero, la Corte d'appello da adire sarà quella di Roma.

Il ricorso deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dall'originale o copia conforme del lodo e del compromesso, nonché dalla traduzione in italiano di tali atti, se redatti in lingua straniera.
Il presidente della Corte d'appello, dopo aver verificato la regolarità formale del lodo, provvede con decreto, conferendo efficacia al lodo nel territorio italiano.
La novella del 2022, attuata con il D.lgs. 10.10.2022 n. 149, ha espressamente specificato l’efficacia immediatamente esecutiva del lodo straniero a seguito del superamento del controllo formale ad opera della Corte d’appello.

In ogni caso, il Presidente della Corte d’Appello è tenuto a compiere due serie di accertamenti:
a) assicurarsi che la controversia rientri tra quelle che possono formare oggetto di compromesso ai sensi della legge italiana;
b) verificare la regolarità formale del lodo, che non deve contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Massime relative all'art. 839 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 29429/2021

Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano deve essere riscontrato con esclusivo riferimento alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente aveva dedotto la contrarietà all'ordine pubblico italiano del lodo straniero di condanna, pronunciato nei confronti di un ente sottoposto a procedura concorsuale, facendo così dipendere la menzionata contrarietà non dalla statuizione contenuta nel lodo, ma dalla sua esecutorietà). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015).

Cass. civ. n. 17712/2015

Il procedimento previsto dagli artt. 839 e 840 c.p.c. in tema di riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri si riferisce ai soli lodi stranieri e non anche alle pronunce giurisdizionali che abbiano avuto ad oggetto i lodi per effetto della loro impugnazione; né, in caso di annullamento parziale del lodo da parte dell'autorità straniera, è prevista la possibilità di riconoscimento dell'efficacia esecutiva per le sole parti del lodo non annullate, ostandovi la previsione di cui all'art. 840, comma 3, n. 5, c.p.c., che non distingue fra dichiarazione di nullità, annullamento (totale o parziale), riforma o correzione, dovendo la parte, in tale evenienza, mettere in esecuzione ovvero richiedere il riconoscimento del provvedimento che ha annullato il lodo, per poter poi far valere, nel caso di non ottemperanza della parte soccombente, l'efficacia esecutiva anche delle statuizioni del lodo che non sono state oggetto dell'annullamento.

Cass. civ. n. 17291/2009

In tema di riconoscimento dell'efficacia del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62) e dall'art. 839, secondo comma, c.p.c., configura non già una condizione dell'azione, ma un presupposto processuale, necessario per la valida introduzione del giudizio, che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda, al momento dell'instaurazione del procedimento. e non può essere integrata mediante il deposito del documento nel giudizio di opposizione al decreto emesso dal presidente della corte d'appello, non essendo soggetta alla disciplina dettata dall'art. 184 c.p.c. per la produzione di documenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'opposizione al decreto, in quanto la corte d'appello, rilevato che al ricorso era stata allegata una copia del compromesso recante una certificazione di conformità all'originale proveniente da persona non identificabile, aveva rimesso la causa in istruttoria, per consentire all'opposto la produzione dell'originale o di una copia conforme).

Cass. civ. n. 11529/2009

Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, e dell'art. 808 c.p.c., agli arbitri stranieri nel c.d. "arbitrato estero" può deferirsi, in via preventiva ed eventuale, la decisione delle controversie non ancora insorte, tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta "ad substantiam", la quale identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale: tale requisito di forma è soddisfatto - con riguardo alle clausole compromissorie "per relationem", ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento - allorché il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorché il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.

Cass. civ. n. 24856/2008

L'art. 4 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62) prevede, quale presupposto processuale per la delibazione di una pronunzia arbitrale straniera, la produzione, contestualmente alla domanda, dell'originale della decisione arbitrale, debitamente autenticata, ovvero di copia dell'originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità, con la conseguenza che qualora venga prodotto il lodo arbitrale in originale, ma lo stesso non risulti "debitamente autenticato", deve ritenersi precluso alla Corte d'appello adita l'esame della richiesta di efficacia nell'ordinamento italiano del lodo straniero; la verifica di detto presupposto, la cui eventuale insussistenza non pregiudica la possibilità di una nuova domanda, deve essere effettuata d'ufficio dal giudice nel momento introduttivo del giudizio ed in base alla disciplina prevista in materia di autenticazione dal diritto processuale dello Stato richiesto.

Cass. civ. n. 6947/2004

Al fine del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968, n. 62), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale.

Cass. civ. n. 1732/2001

Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia del lodo straniero, l'accertamento della portata della clausola compromissoria, istituzionalmente devoluto alla cognizione del giudice dell'opposizione, compete anche alla Corte di cassazione — la quale dispone, pertanto, del potere di cognizione diretta dei fatti risultanti ex actis, anche al di là del mero controllo di quanto emergente dalla sentenza impugnata — tutte le volte in cui l'interpretazione del negozio compromissorio sia stata richiesta ai fini della risoluzione di una questione processuale concernente l'esistenza di una delle cause ostative al detto riconoscimento. (Nella specie — dolendosi il ricorrente della non conformità all'accordo delle parti della costituzione del collegio arbitrale e del procedimento arbitrali, giacché, essendo stata preventivamente formulata la domanda di arbitrato da uno dei compromettenti, la resistenza e la contrapposta domanda dell'altro non avrebbero potuto formare oggetto di una successiva iniziativa di accesso ad un arbitrato diverso nella sede e nella composizione, ma esigevano di essere convogliate nel giudizio arbitrale già attivato — la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha riconosciuto fondata la censura di violazione dell'art. 840, comma terzo, n. 3, c.p.c., affermando — previa interpretazione della clausola compromissoria alla luce non solo del suo significato letterale ma anche dello scopo perseguito dagli stipulanti e del loro comportamento successivo — che l'alternativa nella composizione del collegio e nella sede dell'arbitrato era destinata a sciogliersi nel momento di accesso, da una delle parti, all'arbitrato).

Cass. civ. n. 8163/2000

L'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo come strumento generale e atipico di tutela preventiva trova un limite allorquando, in relazione ad una certa materia e ad un determinato ordine di interessi, è previsto, come nel caso del giudizio di delibazione, uno specifico e tipico strumento di tutela, ancorato a condizioni e presupposti peculiari, rispetto ai quali la ipotizzata forma di tutela preventiva, sub specie di accertamento negativo, potrebbe implicare, per la sua atipicità, non solo un discostamento dal modello processuale, ma anche la elusione degli specifici parametri di giudizio imposti dalla legge. Ne consegue che correttamente la corte d'appello, cui spetta la cognizione dell'azione di accertamento della insussistenza delle condizioni per il riconoscimento in Italia del lodo straniero — azione collocabile nel modello legale del tipico giudizio di delibazione, sia pure proposta «in negativo» — dichiara inammissibile detta azione, in quanto diretta a precludere alla controparte di utilizzare gli specifici strumenti processuali previsti dagli artt. 839 e 840 c.p.c.

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