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Articolo 840 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 840 bis Codice di procedura civile

(1)I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.

A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840 undecies, nono comma.

Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure all'avvio di una nuova azione di classe.

Note

(1) La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.
L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.

Spiegazione dell'art. 840 bis Codice di procedura civile

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 31/2019, l'istituto della class action non è più regolato dal Codice del consumo, ma dal codice di procedura civile, nel quale è stato introdotto, alla fine del Libro IV, un apposito Titolo (VIII-bis) dedicato appunto ai procedimenti collettivi.
Tale scelta è motivata dall’intenzione del legislatore di estendere il campo di applicazione della class action, allargando le categorie di soggetti che possono utilizzare tale istituto e le situazioni giuridiche che costituirne oggetto di tutela.

L'entrata in vigore della nuova disciplina, prevista dalla citata Legge 31/2019 per il 19 novembre 2020, è stata ulteriormente posticipata dal D.L. 9.11.2020, n. 149, al 19 maggio 2021.
Nel periodo transitorio continuerà a trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 140 bis del Codice del consumo.

Per effetto dell'ultima riforma, oggi l'azione di classe si configura come rimedio di carattere generale, non più limitato alla disciplina dei consumatori, e ciò nel tentativo di rendere tale azione come uno strumento di tutela soprattutto di quei diritti che, per varie ragioni, rischiano di non essere tutelati in forma individuale.

Il primo comma, in combinato disposto con quanto espressamente riconosciuto dal quarto comma, chiarisce il carattere alternativo e complementare dell'azione di classe rispetto all'azione individuale, da intendersi nel senso che l'azione di classe non pregiudica in ogni caso la possibilità, per il titolare del diritto, di agire con un'ordinaria azione individuale.

Il terzo comma, anche se non individua espressamente dei limiti oggettivi di applicazione dell'azione di classe, prevede che la stessa possa essere esercitata per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
Sussistono dei dubbi circa il fatto se tale inciso limiti di fatto l'esperibilità dell'azione di classe alle sole azioni di condanna, escludendone ad esempio l'uso, per le azioni di impugnativa contrattuale (ossia nullità, annullamento, rescissione e risoluzione).

In considerazione della complessiva strutturazione dell'azione di classe, si ritiene che essa sia utilizzabile solo per azioni di condanna, con esclusione delle azioni di mero accertamento mero.
In particolare, si ritiene ammissibile qualsiasi domanda di condanna (anche se fondata su una preventiva dichiarazione costitutiva), a condizione che venga rispettato il requisito dell'omogeneità dei diritti.
Sempre in considerazione della peculiare struttura dell'azione di classe, deve ritenersi esclusa la sua utilizzabilità per le domande di condanna non aventi ad oggetto una somma di denaro, ovvero quelle aventi ad oggetto la richiesta di risarcimenti in forma specifica, la consegna di beni determinati e il rispetto di obblighi di fare e non fare.

Per ciò che concerne la legittimazione attiva, i delineano significative innovazioni rispetto al testo previsto dal codice del consumo.
In particolare, la legittimazione ad agire è attribuita in via alternativa ai singoli componenti della classe (anche se non consumatore) e ad associazioni o organizzazioni (non necessariamente riconosciute), i cui obiettivi statutari comprendano anche la tutela dei diritti individuali omogenei.

Per gli enti esponenziali è tuttavia richiesta la necessaria iscrizione in un elenco pubblico costituito con decreto dal Ministero di Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, iscrizione soggetta al rispetto di specifici criteri e dei requisiti, volti a garantire che l'ente esponenziale sia in grado di rappresentare adeguatamente la classe.

Al pari di quanto previsto dal codice del consumo, l'azione di classe può essere promossa esclusivamente nei confronti di una “impresa” o di un gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità, se autori della condotta lesiva.
Ciò lascia chiaramente intendere come l'azione di classe italiana possa essere solo offensiva, ossia promossa dalla classe, e non difensiva, ossia promossa nei confronti della classe.

Sempre con riferimento all'ambito di applicazione dell'azione di classe, sotto il profilo temporale le nuove norme processuali si ritengono applicabili solo in relazione alle condotte lesive perpetrate successivamente alla loro entrata in vigore.

L'ultimo comma di questa norma si occupa anche dell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento, vengano meno, a seguito di accordi transattivi, i ricorrenti, prevedendo in tal caso l'estinzione del procedimento (salvo eventuale prosecuzione da parte di altri membri della classe).

Massime relative all'art. 840 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 26725/2018

L'ordinanza di inammissibilitą dell'azione di classe proposta ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005, adottata dalla corte di appello in sede di reclamo, non ha carattere decisorio e, quindi, non č impugnabile con il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., ove detta azione sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche di un interesse collettivo, essendo il medesimo diritto tutelabile attraverso l'azione individuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse diretta alla tutela di un interesse collettivo l'azione promossa ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005 al fine di ottenere l'accertamento della responsabilitą di una struttura sanitaria per avere esposto una serie di neonati al rischio di contagio da tubercolosi e il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza di tale condotta, da uno degli appartenenti alla classe e dal suo rappresentante legale). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/12/2015).

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