(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietą all'ordine pubblico italiano deve essere riscontrato con esclusivo riferimento alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente aveva dedotto la contrarietą all'ordine pubblico italiano del lodo straniero di condanna, pronunciato nei confronti di un ente sottoposto a procedura concorsuale, facendo cosģ dipendere la menzionata contrarietą non dalla statuizione contenuta nel lodo, ma dalla sua esecutorietą). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015).