(massima n. 1)
In tema di riconoscimento dell'efficacia del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62) e dall'art. 839, secondo comma, c.p.c., configura non già una condizione dell'azione, ma un presupposto processuale, necessario per la valida introduzione del giudizio, che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda, al momento dell'instaurazione del procedimento. e non può essere integrata mediante il deposito del documento nel giudizio di opposizione al decreto emesso dal presidente della corte d'appello, non essendo soggetta alla disciplina dettata dall'art. 184 c.p.c. per la produzione di documenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'opposizione al decreto, in quanto la corte d'appello, rilevato che al ricorso era stata allegata una copia del compromesso recante una certificazione di conformità all'originale proveniente da persona non identificabile, aveva rimesso la causa in istruttoria, per consentire all'opposto la produzione dell'originale o di una copia conforme).