(massima n. 1)
L'art. 4 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62) prevede, quale presupposto processuale per la delibazione di una pronunzia arbitrale straniera, la produzione, contestualmente alla domanda, dell'originale della decisione arbitrale, debitamente autenticata, ovvero di copia dell'originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticitą, con la conseguenza che qualora venga prodotto il lodo arbitrale in originale, ma lo stesso non risulti "debitamente autenticato", deve ritenersi precluso alla Corte d'appello adita l'esame della richiesta di efficacia nell'ordinamento italiano del lodo straniero; la verifica di detto presupposto, la cui eventuale insussistenza non pregiudica la possibilitą di una nuova domanda, deve essere effettuata d'ufficio dal giudice nel momento introduttivo del giudizio ed in base alla disciplina prevista in materia di autenticazione dal diritto processuale dello Stato richiesto.