(massima n. 1)
Il principio generale enunciato dall'art. 2913 c.c. - a norma del quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento - opera anche nei confronti dei creditori intervenuti dopo la trascrizione dell'atto di alienazione, sempreché questo sia successivo al pignoramento. Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità della domanda di liberazione di immobile da ipoteca, la trascrizione dell'acquisto deve avvenire prima che i creditori iscritti eseguano il pignoramento nelle forme di cui all'art. 555 c.p.c., altrimenti la trascrizione effettuata successivamente non è opponibile ai predetti creditori e non può incidere, modificandone lo svolgimento, sull'esecuzione già iniziata.