Possono chiedere l'apposizione dei sigilli:
- 1) l'esecutore testamentario (1);
- 2) coloro che possono avere diritto alla successione [565] (2);
- 3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo (3);
- 4) i creditori (4).
L'istanza si propone mediante ricorso [125], nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio [c.c. 43, 47] nel comune in cui ha sede il tribunale (5).
Note
(1)
Tra i soggetti legittimati a proporre il ricorso per l'apposizione dei sigilli rientra l'esecutore testamentario il quale risulta libero di valutare l'opportunità di ricorrere alla sigillazione. Tuttavia, l'esecutore è obbligato a chiedere l'apposizione dei sigilli ai sensi dell'art. 705 del c.c. nell'ipotesi in cui tra i chiamati all'eredità vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.
(2)
Gli altri soggetti legittimati a chiedere con ricorso l'apposizione dei sigilli sono coloro che possono avere diritto alla successione ovvero coloro che potrebbero essere chiamati all'eredità come gli eredi legittimi e testamentari ed i legatari. Inoltre, anche coloro che coabitavano con il defunto o che erano addette al suo servizio, qualora il coniuge e/o gli eredi assenti dal luogo di apertura della successione ed infine i creditori.
(3)
L'istanza per l'apposizione si propone con ricorso, nel quale il ricorrente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il Tribunale ed indicare i motivi della sua richiesta. Inoltre, si precisa che le spese della procedura sono a carico del patrimonio ereditario nel caso di accettazione con beneficio di inventario o di richiesta avanzata dall'esecutore testamentario. Negli altri casi, le spese cono a carico del beneficiario del provvedimento.
(4)
Si precisa inoltre che i soggetti legittimati a proporre il ricorso per l'apposizione dei sigilli sono non soltanto i creditori del defunto, ma anche i creditori dell'erede, eccetto il caso in cui quest'ultimo non sia in possesso materiale dei beni ereditari, poiché se così fosse i creditori potranno agire per ottenere il provvedimento di sequestro (671) o agire esecutivamente.
(5)
Le parole «la pretura» sono state sostituite con le parole «il tribunale» ai sensi dell'art. 110, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.