Parte della dottrina ha posto in evidenza la natura superflua della disposizione in esame, considerato il carattere generale dell’
art. 743 del c.p.c., che comprende tutti i pubblici depositari (i soggetti contemplati in questa norma sono sicuramente ascrivibili alla categoria dei pubblici depositari).
Vieni disposto che tutti coloro i quali rivestono detta qualifica debbano spedire, a chiunque ne faccia richiesta, le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, salve le eccezioni previste dalla legge, sotto pena dei danni e delle spese. Nel rilasciare le copie o gli estratti, anche i pubblici depositari giudiziari devono rispettare le regole fiscali vigenti.
Questa norma deve essere raccordata con l’
art. 76 delle disp. att. c.p.c., il quale legittima esclusivamente le parti e i loro difensori muniti di
procura ad esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e a farsene rilasciare copia dal
cancelliere.
Nella categoria degli atti giudiziali devono intendersi ricompresi sia gli atti del giudice che, più in generale, tutti gli atti del procedimento giurisdizionale, a prescindere da chi ne sia l'autore.
Sotto il profilo della legittimazione, si ritiene che dalla lettura coordinata di questa norma con il citato art. 76 disp.att.c.p.c. se ne debba trarre la conseguenza che ai terzi, diversi dalle parti o loro difensori, debba essere riconosciuta la possibilità di ottenere
copia degli atti giudiziari limitatamente a quelli destinati ad avere efficacia fuori del processo, come le sentenze, i decreti di condanna ed i provvedimenti cautelari.