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Articolo 744 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Copie o estratti da pubblici registri

Dispositivo dell'art. 744 Codice di procedura civile

I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge [476, 698 3], a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali (1) da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese [60] (2).

Note

(1) La norma in analisi si limita a ribadire il contenuto dell'articolo precedente riferendosi però agli atti giudiziali, ovvero non solo quelli del giudice, ma tutti quelli sono compiuti o anche acquisiti durante il processo.
(2) Si precisa che sussiste una serie di norme che circoscrive l'obbligo di emissione e spedizione di copie, in deroga quindi al principio generale (475, 476; disp. att. 100). Infatti, i soli atti per il rilascio delle cui copie non sussiste alcuna limitazione sono i provvedimenti del giudice che sono caratterizzati per la loro natura pubblicistica, ovvero quelli destinati ad operare fuori il processo, come le sentenze, la cui pubblicità è prevista dall'art. 133 e anche i decreti ingiuntivi.

Spiegazione dell'art. 744 Codice di procedura civile

Parte della dottrina ha posto in evidenza la natura superflua della disposizione in esame, considerato il carattere generale dell’art. 743 del c.p.c., che comprende tutti i pubblici depositari (i soggetti contemplati in questa norma sono sicuramente ascrivibili alla categoria dei pubblici depositari).

Vieni disposto che tutti coloro i quali rivestono detta qualifica debbano spedire, a chiunque ne faccia richiesta, le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, salve le eccezioni previste dalla legge, sotto pena dei danni e delle spese. Nel rilasciare le copie o gli estratti, anche i pubblici depositari giudiziari devono rispettare le regole fiscali vigenti.

Questa norma deve essere raccordata con l’art. 76 delle disp. att. c.p.c., il quale legittima esclusivamente le parti e i loro difensori muniti di procura ad esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e a farsene rilasciare copia dal cancelliere.
Nella categoria degli atti giudiziali devono intendersi ricompresi sia gli atti del giudice che, più in generale, tutti gli atti del procedimento giurisdizionale, a prescindere da chi ne sia l'autore.

Sotto il profilo della legittimazione, si ritiene che dalla lettura coordinata di questa norma con il citato art. 76 disp.att.c.p.c. se ne debba trarre la conseguenza che ai terzi, diversi dalle parti o loro difensori, debba essere riconosciuta la possibilità di ottenere copia degli atti giudiziari limitatamente a quelli destinati ad avere efficacia fuori del processo, come le sentenze, i decreti di condanna ed i provvedimenti cautelari.

Massime relative all'art. 744 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 297/1979

La consultazione od estrazione di copie di atti del fascicolo fallimentare, che non siano per loro natura destinati alla pubblicazione, e sempreché non ricorrano specifiche posizioni tutelate nell'ambito della procedura concorsuale, non integra un diritto di ogni soggetto interessato, ma postula una specifica autorizzazione del giudice delegato (o del tribunale fallimentare in sede di reclamo), alla stregua della sua discrezionale valutazione degli interessi del procedimento fallimentare. Questo principio non soffre deroga con riguardo alla relazione del curatore, atto di natura riservata, per il caso in cui una copia sia richiesta da un terzo, estraneo al fallimento, sottoposto a procedimento penale per fatti evidenziati da detta relazione, atteso che i diritti di tale terzo, ivi compreso quello di difesa, sussistono e sono tutelabili solo nell'ambito del processo penale a suo carico.

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Consulenze legali
relative all'articolo 744 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

V.B. chiede
giovedì 29/07/2021 - Sicilia
“IL COLLEGA di controparte ha richiesto ed ottenuto dalla Cancelleria civile - Ufficio rilascio copie - copia confirme di un atto processuale di parte, nello specifico si trattava di una Comparsa di prosecuzione del giudizio interrotto, relativa ad un procedimento civile diverso da quello da lui patrocinato,
già estinto ed archiviato, svoltosi tra parti diverse ed in cui il proprio assistito non era parte in causa, né costituito in giudizio, né in alcun modo evocato o destinatario degli effetti della domanda. A prescindere dalla artificiosa rappresentazione delle ragioni con cui é stata tratta in inganno la Cancelleria civile, che ha erroneamente autorizzato la visibilità temporanea del fascicolo telematico - errore che la Cancelleria stessa ha riconosciuto a fronte di una formale Contestazione del sottoscritto, precisando tuttavia di non potere annullare o revocare la autorizzazione erroneamente concessa sia perché la stessa aveva già esaurito i suoi effetti sia perché non ravviserebbe alcun interesse pubblico attuale e concreto alla revoca, si chiede se una parte non evocata in giudizio e non costituita abbia diritto a richiedere copia conforme di un atto processuale di parte contenuto in un fascicolo processuale relativo ad un giudizio svoltosi tra terzi soggetti del tutto estranei. La Cancelleria dell'ufficio rilascio copie, cui è stato inoltrato ulteriore Atto di Contestazione a fronte dell'avvenuto rilascio della copia, sostiene che per atti giudiziali devono intendersi tutti quelli ricompresi nel fascicolo e non solo gli atti ed i provvedimenti emessi dal Giudice per cui ai sensi degli articoli
743 e 744 CPC il difensore della parte non costituita aveva il diritto di richiedere il rilascio della copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale, anche se non si tratta di parte in causa o parte costituita e che le disposizioni di cui all'art. 76 Disp. Att. CPC lette in combinato con il disposto di cui gli articoli. 743 e 744 non troverebbero applicazione in quanto si tratterebbe nella fattispecie di giudizio estinto ed archiviato, pur ammettendo che la copia in quanto estratta da una copia fotostatica e non dall'originale telematico dell'atto non presenta i requisiti di cui all'art 23 del CAD e come tale é annullabile.”
Consulenza legale i 03/08/2021
Quanto previsto dagli artt. 743 e 744 c.p.c. va necessariamente letto in correlazione con quanto stabilito dall’art. 76 disp. att. c.p.c., che riserva alle parti del giudizio (e ai loro difensori muniti di procura) la facoltà di “esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo”.
L’obbligo per il cancelliere di rilasciare copia degli atti giudiziari, di cui all’art. 744 c.p.c., andrebbe dunque circoscritto agli atti destinati alla pubblicazione o, comunque, idonei ad avere efficacia anche fuori dal processo, e non si estenderebbe, invece, agli atti di parte.
In proposito, una recente pronuncia del T.A.R. Campania, Sez. I, ordinanza 5701/2019, ribadendo principi validi sia per il processo amministrativo che per quello civile, ha così precisato: “quanto alla disciplina applicabile all’ “accesso” agli atti del (di un) fascicolo d’ufficio, ritiene il Collegio che debba distinguersi tra atti e provvedimenti del giudice e atti dei fascicoli parte:
- il rilascio di copia degli atti del processo a “chiunque vi abbia interesse”, anche senza essere parte del giudizio, è previsto solo per i provvedimenti del giudice (art. 7 disp. att. cod. proc. amm.; art. 744 cod. proc. civ.);
- la visione ed il rilascio di copia degli atti dei fascicoli di parte risulta invece disciplinato dall’art. 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile [[...]], nel senso della limitazione di tali facoltà solo alle parti e/o ai loro difensori muniti di procura”.
L'interpretazione sostenuta dalla cancelleria appare, dunque, errata.

Morali B. chiede
venerdì 21/08/2020 - Lombardia
“Un avvocato X, per cercare di escludere la testimonianza di un testimone fondamentale di parte opposta (convenuta), ha fatto effettuare al suo cliente Signora A., una DENUNCIA nei confronti del testimone B, per la denuncia l'avvocato x ha utilizzato dei documenti appartenenti ad una vecchia testimonianza in una causa diversa di un soggetto terzo che nulla ha a che vedere con la causa e li ha raffrontati alle attuale testimonianze data in quella sede, violando gravemente a mio avviso sia la privacy dei soggetti terzi della causa precedente e violando la privacy del testimone stesso. Non contempo l'avvocato ha poi depositato la denuncia in Tribunale prima che al testimone B fosse notificata e ne venisse a conoscenza, essendo le indagini preliminari ancora in corso, e l'avvocato x ha poi depositato nella sua causa anche tutti i fatti privati dei soggetti terzi della causa precedente estranei alla causa in corso.
Non si comprende come la Signora A ed i suoi avvocati X siano venuti a conoscenza ed in possesso dei verbali di altro procedimento civile a lei estraneo e tanto meno si comprende come tali verbali possano essere stati prodotti in una causa che nulla aveva ed ha a riguardare rispetto a quella relativa agli interessi della denunciante. Richiedo quali reati penali oltre quello deontologico sono stati commessi dall'avvocato X e dal suo cliente nei confronti del testimone B e dei terzi soggetti.”
Consulenza legale i 09/09/2020
Per rispondere al quesito in esame va premesso che l’art. 744 del codice di procedura civile dispone che i cancellieri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a rilasciare a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti.
Come si evince già dalla lettura di tale norma, per ottenere copia di un atto giudiziario non occorre essere parte del procedimento dal cui fascicolo viene estratto. Deve però trattarsi, appunto, di un atto giudiziario cioè di un atto proveniente dal giudice o comunque compiuto o acquisito durante il processo.
Da ciò ne consegue che non si può chiedere copia di di atti di parte di un procedimento in cui non si è costituiti. Per questi ultimi, occorre essere muniti di procura (si veda, in proposito, quanto previsto dall’art. 76 disp.att. c.p.c.).

Ciò brevemente premesso, venendo allo specifico della presente vicenda si osserva quanto segue.

Leggiamo nel quesito che è stato depositato il verbale di una testimonianza resa in un altro procedimento civile dal medesimo testimone.
Non conoscendo minimamente gli atti di causa, non possiamo sapere nel merito se tale strategia processuale sia o meno rilevante nel giudizio in corso. Quel che appare molto probabile è che -con i soli scarni elementi in nostro possesso - non si ravvisa né un illecito deontologico dell’avvocato né tanto meno un reato contro la privacy (per inciso il termine “reato penale” non esiste: un reato è per sua natura un illecito penale) tra quelli previsti e disciplinati dagli articoli 167 e seguenti del D.Lgs n.196 del 2003 mancando sia l’elemento oggettivo della condotta che quello soggettivo del dolo.
L’unico aspetto da valutare è, come accennato sopra, la rilevanza di un tale deposito nel giudizio in corso, circostanza che però dovrà essere valutata dal Giudice.