Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti prodotti su supporto cartaceo e inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sui diritti di copia(1).
Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione(1).