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Articolo 76 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Potere delle parti sui fascicoli

Dispositivo dell'art. 76 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti prodotti su supporto cartaceo e inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sui diritti di copia(1).

Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 3, lettera i)) la modifica dell'art. 76, comma 1 e l'introduzione di un comma dopo il primo all'art. 76. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023"

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Consulenze legali
relative all'articolo 76 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

V.B. chiede
giovedģ 29/07/2021 - Sicilia
“IL COLLEGA di controparte ha richiesto ed ottenuto dalla Cancelleria civile - Ufficio rilascio copie - copia confirme di un atto processuale di parte, nello specifico si trattava di una Comparsa di prosecuzione del giudizio interrotto, relativa ad un procedimento civile diverso da quello da lui patrocinato,
già estinto ed archiviato, svoltosi tra parti diverse ed in cui il proprio assistito non era parte in causa, né costituito in giudizio, né in alcun modo evocato o destinatario degli effetti della domanda. A prescindere dalla artificiosa rappresentazione delle ragioni con cui é stata tratta in inganno la Cancelleria civile, che ha erroneamente autorizzato la visibilità temporanea del fascicolo telematico - errore che la Cancelleria stessa ha riconosciuto a fronte di una formale Contestazione del sottoscritto, precisando tuttavia di non potere annullare o revocare la autorizzazione erroneamente concessa sia perché la stessa aveva già esaurito i suoi effetti sia perché non ravviserebbe alcun interesse pubblico attuale e concreto alla revoca, si chiede se una parte non evocata in giudizio e non costituita abbia diritto a richiedere copia conforme di un atto processuale di parte contenuto in un fascicolo processuale relativo ad un giudizio svoltosi tra terzi soggetti del tutto estranei. La Cancelleria dell'ufficio rilascio copie, cui è stato inoltrato ulteriore Atto di Contestazione a fronte dell'avvenuto rilascio della copia, sostiene che per atti giudiziali devono intendersi tutti quelli ricompresi nel fascicolo e non solo gli atti ed i provvedimenti emessi dal Giudice per cui ai sensi degli articoli
743 e 744 CPC il difensore della parte non costituita aveva il diritto di richiedere il rilascio della copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale, anche se non si tratta di parte in causa o parte costituita e che le disposizioni di cui all'art. 76 Disp. Att. CPC lette in combinato con il disposto di cui gli articoli. 743 e 744 non troverebbero applicazione in quanto si tratterebbe nella fattispecie di giudizio estinto ed archiviato, pur ammettendo che la copia in quanto estratta da una copia fotostatica e non dall'originale telematico dell'atto non presenta i requisiti di cui all'art 23 del CAD e come tale é annullabile.”
Consulenza legale i 03/08/2021
Quanto previsto dagli artt. 743 e 744 c.p.c. va necessariamente letto in correlazione con quanto stabilito dall’art. 76 disp. att. c.p.c., che riserva alle parti del giudizio (e ai loro difensori muniti di procura) la facoltà di “esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo”.
L’obbligo per il cancelliere di rilasciare copia degli atti giudiziari, di cui all’art. 744 c.p.c., andrebbe dunque circoscritto agli atti destinati alla pubblicazione o, comunque, idonei ad avere efficacia anche fuori dal processo, e non si estenderebbe, invece, agli atti di parte.
In proposito, una recente pronuncia del T.A.R. Campania, Sez. I, ordinanza 5701/2019, ribadendo principi validi sia per il processo amministrativo che per quello civile, ha così precisato: “quanto alla disciplina applicabile all’ “accesso” agli atti del (di un) fascicolo d’ufficio, ritiene il Collegio che debba distinguersi tra atti e provvedimenti del giudice e atti dei fascicoli parte:
- il rilascio di copia degli atti del processo a “chiunque vi abbia interesse”, anche senza essere parte del giudizio, è previsto solo per i provvedimenti del giudice (art. 7 disp. att. cod. proc. amm.; art. 744 cod. proc. civ.);
- la visione ed il rilascio di copia degli atti dei fascicoli di parte risulta invece disciplinato dall’art. 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile [[...]], nel senso della limitazione di tali facoltà solo alle parti e/o ai loro difensori muniti di procura”.
L'interpretazione sostenuta dalla cancelleria appare, dunque, errata.