(massima n. 1)
Poiché presupposto per la concessione del sequestro liberatorio, previsto dall'art. 687 c.p.c. è una controversia circa l'obbligo di dare cose o somme di denaro (o circa il modo di adempimento o l'idoneità della cosa), tale forma di sequestro non è più ammissibile in presenza di un titolo esecutivo giudiziale, recante condanna al pagamento d'una somma di danaro, restando al debitore esecutato, per evitare il pignoramento, soltanto di provvedere — salvo l'esperimento dei possibili mezzi di gravame in sede cognitoria — a norma dell'art. 494 c.p.c. al versamento all'ufficiale giudiziario procedente della somma richiesta.