(massima n. 1)
Il sequestro (c.d. liberatorio) delle somme o delle cose che il debitore mette a disposizione del creditore per la propria liberazione può essere disposto ai sensi dell'art. 687 c.p.c. quando sia controverso l'obbligo o il modo di pagamento o della consegna o l'entità della cosa offerta e presuppone, perciò, che sia ancora in contestazione e che il debitore voglia nel frattempo evitare di incorrere nelle conseguenze della mora qualora il giudice ritenga poi sussistente il debito e dovuta la prestazione. Pertanto, per tale provvedimento, che pur con le differenze da quello conservativo o giudiziale costituisce una forma speciale di sequestro, ai fini dell'individuazione del giudice competente occorre pur sempre far capo agli artt. 672 e 673 c.p.c. e la causa di merito alla quale è necessario riferirsi per la determinazione della competenza è quella che sfocia nella decisione sulla sussistenza dell'obbligo, attenendo quella sulla validità dell'offerta ai presupposti della causa di sequestro, non idonea comunque a fondare la competenza di alcun giudice.