(massima n. 1)
Con riguardo ad un contratto di locazione, per cui sia prevista in forza di clausola compromissoria la cognizione di arbitri per le relative controversie, questa trova limite nel procedimento di convalida di sfratto, per cui sussiste la competenza funzionale ed inderogabile del pretore quanto alla fase di cognizione sommaria che si conclude con una pronuncia di convalida (art. 663 c.p.c.) o con l'ordine provvisorio di rilascio (art. 665 c.p.c.), tal che, quando sia proposta opposizione da parte dell'intimato conduttore ed il procedimento speciale si sia trasformato in ordinario processo di cognizione, non esiste alcuna preclusione per la deferibilitą agli arbitri di questa seconda fase del procedimento in attuazione della clausola compromissoria.