(massima n. 1)
L'intimazione di licenza o di sfratto, richiesta per il procedimento di convalida, non ha il contenuto e gli effetti sostanziali della disdetta. Essa è una dichiarazione precettiva del locatore o concedente che tende ad avere incidenza diretta nella situazione giuridica del conduttore. Si tratta, cioè, dell'esercizio di un diritto potestativo attraverso il compimento di un negozio giuridico sostanziale, ma inidoneo da solo al conseguimento del fine cui tende, che è raggiungibile solo attraverso l'ulteriore atto di proposizione della domanda di convalida. Tra i due atti, l'uno sostanziale l'altro processuale, esiste una correlazione necessaria, imposta dalla legge. L'atto sostanziale di intimazione di licenza o di sfratto ed il provvedimento giurisdizionale di convalida, nella loro intima correlazione, collaborano all'effetto sostanziale consistente nella incidenza diretta nella situazione giuridica del conduttore ed integrandosi l'uno con l'altro si pongono quale atto complesso, produttivo di quell'effetto sostanziale.