(massima n. 1)
Nel procedimento di sfratto, qualora il convenuto deduca il diritto di proprietą sull'immobile locato, non al limitato fine di ottenere il rigetto della domanda, ma allo scopo di conseguire riconvenzionalmente il riconoscimento del diritto medesimo, insorge la necessitą di decidere con efficacia di giudicato l'indicata questione pregiudiziale, ed il conciliatore od il pretore aditi, in quanto privi di competenza sulla causa pregiudiziale, devono rimettere la cognizione della stessa al giudice superiore, salva la facoltą di sospendere il procedimento di sfratto, in attesa della decisione di quel giudice. In detta situazione, il carattere esclusivo della competenza del conciliatore o del pretore sulla causa di sfratto, ai sensi dell'art. 661 c.p.c., non consente un simultaneo processo davanti al giudice superiore, secondo i criteri dettati dall'art. 34 c.p.c.