Il rapporto richiamato nella rubrica della norma in esame non corrisponde ad alcuna figura tipica, trattandosi di un
contratto atipico che partecipa sia della natura del contratto d'opera (o di lavoro subordinato) sia di quella del contratto di
locazione.
L’elemento caratterizzante la figura contrattuale in esame è dato dalla circostanza che il
godimento dell'immobile non costituisce l'unica funzione del negozio, ma il
corrispettivo totale o parziale della
prestazione lavorativa, di modo che tra l'uno e l'altro intercorra un nesso di sinallagmaticità.
È stata riconosciuta la locazione d'opera nelle ipotesi di:
-
portierato, guardiania e simili;
-
salariato fisso dell'agricoltura che riceveva l'alloggio come compenso della prestazione;
-
concessione dell'alloggio al lavoratore subordinato in considerazione della reperibilità richiesta.
La norma in commento prevede che il giudizio di convalida può essere proposto quando si è verificata la cessazione del rapporto per qualsiasi causa.
Tale espressione è stata interpretata da parte della dottrina in senso restrittivo, con riferimento alla
scadenza del termine di durata del rapporto.
Pertanto, si avrebbe cessazione del rapporto soltanto:
-
nel caso in cui scade il termine del rapporto di lavoro subordinato;
-
nell'ipotesi del contratto d'opera nel quale le parti abbiano previsto un termine di durata del godimento.
Secondo altra tesi tale espressione dovrebbe essere interpretata in senso ampio, così da comprendere anche la cessazione del rapporto per
morte di una delle parti,
recesso ovvero
dimissioni e
licenziamento, ove si tratti di lavoro subordinato.
La causa diretta ad ottenere il rilascio dell'immobile concesso in godimento per lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato rientra tra le cause di lavoro ex
art. 409 del c.p.c..
In caso di opposizione dell'intimato, si ritiene consentita l'emissione dell'
ordinanza provvisoria di rilascio prevista dall'
art. 665 del c.p.c.; tale ordinanza potrebbe essere adottata dal giudice determinato ex
art. 661 del c.p.c., anche se poi il
giudice deputato alla cognizione della successiva fase a cognizione piena sarà il giudice della sezione lavoro, allorchè il diritto al godimento dell'immobile sia collegato ad un rapporto di lavoro subordinato.
Considerato che il godimento dell'immobile è strumentale allo svolgimento del rapporto di lavoro o d'opera, si ritiene che non sia necessaria alcuna
disdetta, in quanto l'obbligo di restituzione dell'immobile è diretta conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.