(massima n. 1)
Le innovazioni sulla competenza introdotte con la L. 30 luglio 1984, n. 399, che, all'art. 6 n. 3, ha modificato l'art. 661 c.p.c., stabilendo la competenza inderogabile del pretore per le intimazioni di licenza o di sfratto, non influiscono sui criteri di competenza stabiliti per il procedimento previsto dall'art. 32 R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, a norma del quale gli Istituti Autonomi delle Case Popolari, in caso di mancato pagamento delle rate di affitto, possono richiedere lo sfratto con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere dell'azione per il pagamento o lo sfratto, perché tale procedimento, concludendosi con un decreto che ha il contenuto di una ingiunzione di pagamento, ancorché destinato, in caso di inadempimento, ad assumere le funzioni di titolo anche per l'esecuzione dello sfratto, oltre che per l'espropriazione mobiliare dei beni dell'inquilino debitore, ha la natura di uno speciale procedimento di ingiunzione e non quella di un procedimento di sfratto.