(massima n. 1)
Il giudice d'appello, il quale, in esito ad opposizione contro la declaratoria di fallimento, rilevi e dichiari la nullitą di questa (nella specie, per mancata audizione del fallito), non deve rimettere gli atti al tribunale fallimentare, dato che quella nullitą travolge l'intera procedura, mentre una nuova dichiarazione di fallimento resta consentita solo sulla base del riscontro dei prescritti presupposti alla data della relativa pronuncia.