(massima n. 1)
La nullità di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente dall'atto nullo, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue, non essendo sufficiente, ai fini della propagazione del vizio, che il primo provvedimento, affetto da nullità, abbia creato soltanto l'occasione per l'emissione di altro provvedimento, in tal caso essendo configurabile esclusivamente una ingiustizia nel merito del provvedimento successivo, perché fondato su una valutazione di fatto condizionata da un provvedimento nullo. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'eventuale nullità dell'impugnato provvedimento del giudice delegato, assunto nell'ambito di una vendita immobiliare senza incanto di beni immobili, di annullamento della gara tra gli offerenti colpisca, in via di estensione, anche il successivo provvedimento, emesso dallo stesso giudice, di sospensione della vendita ex art. 108, comma terzo, legge fall., e ciò sul rilievo che detta sospensione ha carattere meramente eventuale, può intervenire in qualsiasi momento tra l'ordinanza di vendita ed il trasferimento del bene e può prescindere dall'annullamento dell'aggiudicazione; ed ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per carenza di interesse del ricorrente a far valere una nullità non suscettibile di estendersi ad un provvedimento indipendente da quello impugnato ed idoneo, da solo, a travolgere l'aggiudicazione).